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SALENTO
I.G.T.
DECRETO
12 SETTEMBRE 1995 - G.U. N. 237 DEL 10-10-95
Riconoscimento delle indicazioni
geografiche tipiche "Daunia",
"Murgia", "Salento",
"Tarantino", "Valle
d'Itria" e "Puglia"
dei vini prodotti nel territorio della regione Puglia ed approvazione
dei relativi disciplinari di produzione.
IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1977 contenente
norme per la designazione e presentazione dei vini da tavola con
indicazione geografica;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982 contenente norme
concernenti l'uso di riferimenti aggiuntivi per la designazione
dei vini da tavola con indicazione geografica;
Visto i decreti ministeriali con i quali sono state riconosciute
le indicazioni geografiche di alcuni vini da tavola prodotti nel
territorio della regione Puglia;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1994 contenente norme
per la utilizzazione transitoria di indicazioni geografiche e relativi
riferimenti aggiuntivi per i vini da tavola provenienti dalla vendemmia
1994;
Viste le domande presentate dagli interessati intese ad ottenere
il riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche "Daunia",
"Murgia", "Salento", "Tarantino",
"Valle d'Itria", "Puglia", per i vini ed i mosti
prodotti nelle rispettive zone di produzione della regione Puglia
delimitate nei corrispettivi disciplinari di produzione annessi
al presente decreto;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini inerenti le richieste di riconoscimento
delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1995;
Visti i pareri espressi dal Comitato predetto sulle citate
domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche tipiche
sopra indicate riguardanti i vini prodotti nel territorio della
regione Puglia e le proposte, dello stesso Comitato formulate, dai
corrispondenti disciplinari di produzione, pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale n. 196 del 23 agosto 1995;
Considerato che con successiva deliberazione il Comitato predetto
ha stabilito di non prevedere l'attribuzione di indicazioni geografiche
tipiche a tutti i vini spumanti, sia gassificati che non gassificati,
in attesa di definire sul piano delle generalità l'utilizzazione
delle indicazioni geografiche tipiche per i vini spumanti non gassificati
e che conseguentemente il parere favorevole espresso dal Comitato
stesso circa l'attribuzione delle indicazioni geografiche tipiche
ai vini spumanti prodotti nel territorio della regione Puglia deve
intendersi superato nelle more della definizione della questione
sopra specificata;
Considerato che con successiva deliberazione il Comitato ha
stabilito di non prevedere limitazioni alle zone di vinificazione
delle uve destinate alla produzione dei vini da tavola tipici, ottenute
nelle rispettive zone di produzione, per cui le operazioni di vinificazione
possono effettuarsi anche al di fuori delle dette zone di produzione
e che conseguentemente il parere espresso circa la delimitazione
delle zone di vinificazione per ciascuna indicazione geografica
tipica deve intendersi superato in quanto la vigente normativa,
riportata in premessa, non prevede obblighi al riguardo;
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento delle
indicazioni geografiche tipiche sopra riportate ed all'approvazione
dei rispettivi disciplinari di produzione in conformità delle proposte
formulate dal citato Comitato e delle successive deliberazioni integrative;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concernente
la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine
e l'approvazione dei disciplinari di produzione prevede che per
i riconoscimenti e le approvazioni di cui trattasi si provvede con
decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Art. 1
- E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Daunia" prodotti nella regione Puglia.
- E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Murgia" prodotti nella regione Puglia.
- E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Salento" prodotti nella regione Puglia.
- E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Tarantino" prodotti nella regione Puglia.
- E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Valle d'Itria" prodotti nella regione Puglia.
- E' riconosciuta l'indicazione geografica tipica dei vini
"Puglia" prodotti nella regione Puglia.
Art. 2
- E' approvato nel testo annesso al presente decreto di cui
forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo
alla indicazione geografica tipica dei vini "Daunia"
riconosciuta con il presente decreto (annesso A).
- E' approvato nel testo annesso al presente decreto di cui
forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo
alla indicazione geografica tipica dei vini "Murgia"
riconosciuta con il presente decreto (annesso B).
- E' approvato nel testo annesso al presente decreto di cui
forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo
alla indicazione geografica tipica dei vini "Salento"
riconosciuta con il presente decreto (annesso C).
- E' approvato nel testo annesso al presente decreto di cui
forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo
alla indicazione geografica tipica dei vini "Tarantino"
riconosciuta con il presente decreto (annesso D).
- E' approvato nel testo annesso al presente decreto di cui
forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo
alla indicazione geografica tipica dei vini "Valle d'Itria"
riconosciuta con il presente decreto (annesso E).
- E' approvato nel testo annesso al presente decreto di cui
forma parte integrante il disciplinare di produzione relativo
alla indicazione geografica tipica dei vini "Puglia"
riconosciuta con il presente decreto (annesso F).
Art. 3
- Ai fini della produzione, designazione, presentazione e
commercializzazione dei vini per i quali si intendono utilizzare
le indicazioni geografiche tipiche riconosciute con il presente
decreto, si osservano, in quanto applicabili, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 32, comma 1 e 2, della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, le disposizioni relative alle indicazioni geografiche
soppresse ai sensi del sopra citato art. 32, comma 3, concernenti
le dichiarazioni dei terreni vitati per le iscrizioni agli elenchi
delle vigne, le dichiarazioni delle uve destinate alla produzione
dei vini ad indicazione geografica tipica predetti e la tenuta
degli elenchi delle vigne.
- I produttori e gli aventi diritto che intendono utilizzare
le indicazioni geografiche tipiche di cui all'art. 1, per i mosti
ed i vini prodotti a decorrere dalla vendemmia 1995, devono dare
attuazione agli adempimenti di cui al precedente comma osservando
le disposizioni in esso contenente, entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 4
- Ciascuna indicazione geografica tipica, riconosciuta ai
sensi del presente decreto, decade nei seguenti casi:
- riconoscimento di una denominazione di origine controllata
costituita dal nome geografico o da parte di esso utilizzato nella
indicazione geografica tipica interessata ;
- riconoscimento di una denominazione di origine controllata
costituita da un nome geografico per il quale l'esistenza dell'indicazione
geografica tipica interessata possa ritenersi atta a generare
confusione;
- riconoscimento nell'ambito di una denominazione di origine,
controllata o controllata e garantita, di una sottozona contrassegnata
da un nome geografico per il quale possano determinarsi le situazione
di cui ai precedenti punti a) e b).
- La decadenza di cui al comma precedente lascia salvi gli
effetti prodotti dalla relativa indicazione geografica tipica,
con riguardo alla produzione, alla presentazione ed alla commercializzazione,
fino all'esaurimento delle giacenze dei vini interessati.
Art. 5
- Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente
decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di
produzione e commercializzazione dei vini da tavola ad indicazione
geografica tipica in vigore.
Art. 6
- Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo vini con le indicazioni geografiche tipiche "Daunia",
"Murgia", "Salento", "Tarantino",
"Valle d'Itria", "Puglia" è tenuto, a norma
di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nei corrispondenti annessi disciplinari.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 12 settembre 1995
Il dirigente: ADINOLFI
Disciplinare
di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Salento"
Art. 1
La indicazione geografica tipica
"Salento", accompagnata o meno dalle specificazioni previste
dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e
ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso
indicati.
Art. 2
La indicazione geografica tipica "Salento" è riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica "Salento"
bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti dal vitigno
Negroamaro.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
dai vitigni a bocca nera autorizzati e/o raccomandati per le province
di Brindisi, Lecce, Taranto fino ad un massimo del 30%.
L'indicazione geografica tipica "Salento" bianco,
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni;
Bombino;
Chardonnay;
Garganega;
Malvasia;
Moscato;
Pinot;
Sauvignon;
Trebbiano;
Verdeca;
Vermentino,
è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
L'indicazione geografica tipica "Salento" rosso,
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Malvasia;
Negramaro;
Primitivo,
è riservata ai vini ottenuti dalla vinificazione delle uve
provenienti dei rispettivi vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione
dei mosti e vini sopra indicati le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi,
Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica "Salento" rosato,
con la specificazione del vitigno Negramaro è riservata al vino
ottenuto dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno
l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
dai vitigni a bacca nera, autorizzati e o raccomandati per le province
di Brindisi, Lecce e Taranto, sino ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica "Salento"
con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo
possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello.
Art. 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica
tipica "Salento" comprende i territori amministrativi
delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vitigni destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vitigno in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore
per i vini ad indicazione geografica tipica "Salento":
a tonnellate 12 per la tipologia Rosso Primitivo; a tonnellate 16
per le tipologie derivate da uve a bacca nera; a tonnellate 18 per
quelle derivate da uve a bacca bianca.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica "Salento", seguita o meno dal riferimento al vitigno,
devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale
minimo di:
10,0% per i bianchi;
11,0% per i rosati;
11,5% per i rossi;
12,0% per il primitivo.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,5% vol.
Art. 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte
a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica "Salento" tipologia rosato devono essere vinificate
in bianco.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione
per le tipologie rosato per la quale la resa non deve essere superiore
al 55%.
Per le uve aromatiche destinate alla produzione della indicazione
geografica tipica "Salento" è consentito un leggero appassimento
sulla pianta o su graticci non deve essere inferiore al 55%.
Art. 6
I vini ad indicazione geografica tipica "Salento"
anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione
al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
bianco 10,5%;
rosso 12,0%;
rosato 11,5%.
Art. 7
Alla indicazione geografica tipica "Salento" è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, l'indicazione geografica tipica "Salento" può
essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte
da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi
abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui
al presente disciplinare.
DECRETO 20
LUGLIO 1996 - G.U. N. 190 DEL 14-8-96
Modificazioni ai disciplinari di
produzione, approvati con decreto dirigenziale 12 settembre 1995,
riguardanti i vini ad indicazione geografica tipica "Daunia",
"Murgia", "Salento", "Tarantino",
"Valle d'Itria" e "Puglia" prodotti nel territorio
della regione Puglia
IL DIRIGENTE
CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA
E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI
GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni
di origine dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante
disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di
origine dei vini;
Visti i propri decreti i quali sono state riconosciute le
indicazioni geografiche tipiche per i vini prodotti nelle corrispondenti
regioni e province autonome ed approvati i relativi disciplinari
di produzione in conformità dei pareri espressi e delle proposte
formulate dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
dei vini;
Visto in particolare il proprio decreto 12 settembre 1995
con il quale sono stare riconosciute le indicazioni geografiche
tipiche "Daunia", "Murgia", "Salento",
"Tarantino", "Valle d'Itria" e "Puglia"
per i vini prodotti nel territorio della regione Puglia ed approvati
i relativi disciplinari di produzione;
Visto il proprio decreto 15 dicembre 1995 contenente disposizioni
concernenti alcune modificazioni ai disciplinari di produzione e
l'attuazione di adempimenti conseguenti al riconoscimento delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini prodotti nella vendemmi
1995;
Viste le istanze presentate dagli interessati tendenti ad
ottenere:
- l'aumento dei limiti della produzione massima di uva per
ettaro di vitigno in coltura specializzata, o ad essa rapportata,
fissati dall'art. 5 dei rispettivi disciplinari di produzione
approvati con il citato decreto 12 settembre 1995;
- la previsione della possibilità di utilizzare il riferimento
al nome dei vitigni, di seguito elencati in corrispondenza delle
indicazioni geografiche tipiche riportate, nella designazione
e nella presentazione dei relativi vini:
Cabernet: indicazione geografica tipica "Murgia"
rosso; indicazione geografica tipica "Valle d'Itria"
rosso e rosato;
Lambrusco: indicazione geografica tipica "Murgia"
rosso; indicazione geografica tipica "Salento" rosso
indicazione geografica tipica "Puglia" rosso;
Aleatico: indicazione geografica tipica "Salento"
rosso;
Fiano: indicazione geografica tipica "Salento"
bianco;
- la previsione anche della tipologia passito per vini ad
indicazione geografica tipica:
"Murgia" bianco e rosso;
"Salento" bianco e rosso;
"Tarantino" bianco e rosso;
"Valle d'Itria" bianco e rosso;
"Puglia" bianco e rosso;
- la conseguente integrazione degli articoli 2,4,5 e 6 dei
rispettivi disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche
tipiche in precedenza riportate;
- la correzione di alcuni errori materiali riportati in detti
disciplinari allo scopo di agevolarne la comprensione e l'osservanza;
Viste le comunicazioni con le quali la regione Puglia ha espresso
parere favorevole all'accoglimento delle modifiche richieste con
le predette istanze;
Viste le risultanze delle riunioni tecniche svoltesi a Bari
e a Lecce, rispettivamente nei giorni 8 e 9 luglio 1996, nelle quali
sono state esaminate e discusse le predette istanze;
Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela
e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini nella riunione svoltasi nei giorni
15 e 16 luglio 1996 con il quale si ritiene doversi accogliere le
richieste presentate relativamente ai punti b), c), d) e e) sopra
riportati;
Vista la deliberazione adottata dal predetto Comitato, nella
sopra citata riunione, di procedere ad un aumento dei limiti della
produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata,
o ad essa rapportata, fissati nei rispettivi disciplinari di produzione
delle indicazioni geografiche tipiche "Daunia", "Murgia",
"Salento", "Tarantino", "Valle d'Itria"
e "Puglia" nella misura media del 20%, con arrotondamento
alla tonnellata di uva, in considerazione del fatto che i limiti
fissati in tali disciplinari di produzione erano da ritenersi orientativi,
in quanto le indicazioni geografiche tipiche sopra riferite sono
state le prime ad essere riconosciute nell'intero territorio nazionale
e per esse sono stati fissati limiti notevolmente inferiori alla
media calcolata sulle produzioni effettivamente ottenute;
Considerato che nei disciplinari di produzione delle indicazioni
geografiche tipiche "Daunia", "Murgia", "Salento",
"Tarantino", "Valle d'Itria" e "Puglia"
sono riportati alcuni errori materiali che sono di ostacolo ad una
chiara comprensione del testo generando in taluni casi difficoltà
interpretative;
Ritenuto pertanto necessario procedere alle integrazioni predette
in conformità del parere espresso dal citato Comitato e alle rettifiche
riguardanti le omissioni e gli errori meramente materiali;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento concerne la
procedura per il riconoscimento della denominazione di origine e
l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione prevede che
per i riconoscimenti e le approvazioni dei disciplinari si provveda
con decreto del dirigente responsabile del procedimento;
Decreta:
Articolo unico
I disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche
tipiche "Daunia", "Murgia", "Salento",
"Tarantino", "Valle d'Itria" e "Puglia"
approvati con decreto dirigenziale 12 settembre 1995 con il quale
sono state riconosciute le predette indicazioni geografiche tipiche,
sono sostituiti per intero dai corrispondenti testi annessi, le
cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1996.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 20 luglio 1996
Il dirigente: ADINOLFI
Disciplinare
di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Salento"
Art. 1
L'indicazione geografica "Salento", accompagnata
o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di
produzione, è riservata ai mosti e vini che rispondono alle condizioni
ed ai requisiti in appresso indicati.
Art. 2
L'indicazione geografica tipica "Salento" è riservata
ai seguenti vini:
bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;
rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
rosati, anche nella tipologia frizzante.
I vini ad indicazione geografica tipica "Salento",
bianchi e rossi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti,
composti nell'ambito nazionale, da uno o più vitigni raccomandati
e/o autorizzati per le provincie di Brindisi, Lecce e Taranto, a
bacca di colore corrispondente.
I vini ad indicazione geografica tipica "Salento"
rosato devono essere ottenuti dalla vinificazione delle uve provenienti
dal vitigno Negroamaro.
Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti
da vitigni a bacca nera raccomandati e/o autorizzati per le province
di Brindisi, Lecce e Taranto fino ad un massimo del 30%.
L'indicazione geografica tipica "Salento" bianco,
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Bombino bianco;
Chardonnay;
Fiano;
Garganega;
Greco;
Malvasia;
Moscato;
Pinot bianco;
Sauvignon;
Trebbiano;
Verdeca;
Vermentino,
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle
uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
L'indicazione geografica tipica "Salento" rosso
con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Aleatico;
Cabernet;
Cabernet Sauvignon;
Lambrusco;
Malvasia;
Negroamaro;
Primitivo,
è riservata ai mosti e vini ottenuti dalla vinificazione delle
uve provenienti dai rispettivi vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione
dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
analogo, raccomandati e/o autorizzati per le province di Brindisi,
Lecce e Taranto fino ad un massimo del 15%.
L'indicazione geografica tipica "Salento" rosato,
con la specificazione del vitigno Negroamaro è riservata al vino
ottenuto dalla vinificazione delle uve di detto vitigno per almeno
l'85%.
Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione
del vino sopra indicato, le uve dei vitigni a bacca nera, raccomandati
e/o autorizzati per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, fino
ad un massimo del 15%.
I vini ad indicazione geografica tipica "Salento"
con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo,
possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante, passito,
limitatamente ai bianchi e ai rossi, e novello, quest'ultima limitatamente
ai rossi.
Art. 3
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti
e dei vini atti ad essere designati con l'indicazione geografica
tipica "Salento" comprende i territori amministrativi
delle province di Brindisi, Lecce e Taranto.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle
tradizionali della zona.
La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore
per i vini ad indicazione geografica tipica "Salento"
a tonnellate 14 per la tipologia rosso Primitivo; a tonnellate 19
per le tipologie derivate da uve a bacca nera; a tonnellate 22 per
quelle derivate da uve a bacca bianca.
Per quanto concerne la resa per ettaro in coltura promiscua,
questa deve essere rapportata a quella della coltura specializzata
tenendo conto della effettiva consistenza numerica delle viti-
Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica
tipica "Salento", seguita o meno dal riferimento al nome
del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo di:
10,0% per i bianchi;
11,0% per i rosati;
11,5% per i rossi;
12,0% per il Primitivo.
Le uve destinate alla produzione della tipologia frizzante
possono, in deroga, assicurare un titolo alcolometrico volumico
naturale minimo inferiore dello 0,5% vol.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori
possono essere ridotti dello 0,5%.
Art. 5
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atti
a conferire ai vini le proprie caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino, ad eccezione
delle tipologie rosato e passito per le quali la resa non deve essere
superiore al 50%.
Per le uve destinate alla produzione dell'indicazione geografica
tipica "Salento" passito è consentito un leggero appassimento,,
anche sulla pianta.
Art. 6
I vini ad indicazione geografica tipica "Salento",
anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione
al consumo, devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici
totali minimi:
"Salento" bianco 10,5%;
"Salento" rosso 12,0%;
"Salento" rosato 11,.5%;
"Salento" novello 11,0%;
"Salento" passito secondo la vigente normativa.
Art. 7
All'indicazione geografica tipica "Salento" è vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste
nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi
extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato
laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992,
n. 164, l'indicazione geografica tipica "Salento" può
essere utilizzata come nell'ambito del territorio delimitato nel
precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si
intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui
al presente disciplinare.
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