PRIMITIVO DI MANDURIA dolce naturale liquoroso


D.P.R. 30 OTTOBRE 1974 - G.U. N. 60 DEL 4-3-75

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Primitivo di Manduria" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930 contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, che, ai sensi dell'art. 18 lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha promosso la propria iniziativa, sentito il parere del comitato regionale dell'agricoltura per la Puglia, il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Primitivo di Manduria" formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1973, n. 131;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concreto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta

Art. 1

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Primitivo di Manduria" ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.

Art. 2

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la denominazione di origine controllata "Primitivo di Manduria" sono tenuti ed effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro quatto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 dell'unico disciplinare - e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo - possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 15% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino "Primitivo di Manduria".

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4

Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino "Primitivo di Manduria" nel tipo liquoroso in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.

Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino liquoroso in corso di invecchiamento, debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti, possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine "controllata", a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

  1. che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;
  2. che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;
  3. che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vino liquoroso invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vino che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine "controllata", la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5

Al vino "Primitivo di Manduria" che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti d capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti sono denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: "Vendita autorizzata fino ad esaurimento".

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

LEONE
BISAGLIA - DE MITA

Disciplinare di produzione

Art. 1

La denominazione di origine controllata "Primitivo di Manduria" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Il vino "Primitivo di Manduria" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti da vitigno primitivo.

Art. 3

La zona di produzione del vino "Primitivo di Manduria" comprende:

in provincia di Taranto, i territori dei comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.

Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra sono così delimitate: partendo a km 87 sulla strada provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella, lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all'incrocio di questi con quello di Faggiano, a sud del centro abitato di tale comune. Segue quindi il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km 76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della Mass. A. Grifone. Quindi lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai, segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino, il km 87 da dove la delimitazione era iniziata;

in provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Primitivo di Manduria" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo di cui all'art. 10 del decreto 12 luglio 1963, n. 930, soltanto i vigneti ubicati su terreni caratterizzati dalla presenza di roccia calcarea tufacea spesso fessurata, poggiante su uno strato di argilla, sotto uno strato di terra fertile.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Primitivo di Manduria" non deve essere superiore ai q.li 90 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita di uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono avvenire nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3.

Le uve, per le quali è consentito un leggero appassimento solo sulla pianta, devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 13,50.

Nella preparazione dei vini sono consentiti solo i sistemi tradizionali che escludono qualsiasi correzione con concentrato.

E' consentita la preparazione del "Primitivo di Manduria" nel tipo liquoroso secondo le recenti disposizioni di legge

Art. 6

Il vino "Primitivo di Manduria" destinato al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso tendente al violaceo ed all'arancione con l'invecchiamento;

odore: aroma leggero caratteristico;

sapore: gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con l'invecchiamento;

può anche essere leggermente amabile in tal caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10 grammi per litro;

gradazione alcolica complessiva minima: 14,00;

acidità totale: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 24 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7

Il vino "Primitivo di Manduria" quando proviene da uve che assicurino al vino una produzione alcoolica complessiva minima natura di 15, può essere preparato nei tipi: dolce naturale, liquoroso dolce naturale, liquoroso secco, da indicare in etichetta e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

Dolce naturale:
gradazione alcoolica minima complessiva: 16, di cui effettiva almeno 13 e un minimo da svolgere di 3 gradi.

Liquoroso dolce naturale:
gradazione alcoolica minima complessiva: 17,5, di cui effettiva almeno 15 e un minimo di 1,5 gradi da svolgere.

Liquoroso secco:
gradazione alcoolica minima complessiva: 18, di cui effettiva almeno 16,5 e un minimo di 1,5 gradi da svolgere.

Art. 8

Il "Primitivo di Manduria" nei tipi normale e "Dolce naturale" non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.

Il "Primitivo di Manduria" nei tipi liquorosi deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni a decorrere dalla data di alcoolizzazione.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

Art. 9

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Primitivo di Manduria", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti del presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA