|
PRIMITIVO
DI MANDURIA dolce naturale liquoroso
D.P.R.
30 OTTOBRE 1974 - G.U. N. 60 DEL 4-3-75
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino "Primitivo di Manduria" ed approvazione del relativo
disciplinare di produzione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930 contenente
norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la proposta del comitato nazionale per la tutela delle
denominazioni di origine dei vini, che, ai sensi dell'art. 18 lettera
b), del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, ha
promosso la propria iniziativa, sentito il parere del comitato regionale
dell'agricoltura per la Puglia, il riconoscimento della denominazione
di origine controllata del vino "Primitivo di Manduria"
formulando il relativo disciplinare di produzione che è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 1973, n. 131;
Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di
concreto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;
Decreta
Art. 1
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Primitivo
di Manduria" ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai
Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione,
le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1974.
Art. 2
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto,
a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1974, con la
denominazione di origine controllata "Primitivo di Manduria"
sono tenuti ed effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative
all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro quatto mesi
dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza
delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente
della Repubblica sopra citato.
Art. 3
In deroga a quanto previsto dall'art. 3 dell'unico disciplinare
- e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella
dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo - possono essere
iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,
i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da
quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il
15% del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione
del vino "Primitivo di Manduria".
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti
di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare
la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti,
provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni
apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
Art. 4
Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare
di produzione, coloro che detengono vino "Primitivo di Manduria"
nel tipo liquoroso in corso di invecchiamento, devono farne denuncia
al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura
e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione
e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento.
Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito,
la quantità del prodotto, la sua gradazione alcolica e l'annata
di produzione.
Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di
magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
Le partite di vino liquoroso in corso di invecchiamento, debitamente
denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti,
possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine
"controllata", a condizione che, a seguito di controlli
effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle
ditte interessate, venga accertato:
- che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche
ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;
- che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo
di invecchiamento previsto dal disciplinare;
- che sussista la documentazione idonea a comprovare, per
quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona
di produzione delimitata.
Le partite di vino liquoroso invecchiate o in corso di invecchiamento,
qualora siano cedute a terzi, ai fini dell'imbottigliamento, devono
essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata
dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle
partite in invecchiamento, contenente l'indicazione della denominazione
di origine e dell'annata di produzione, nonché gli estremi della
predetta denuncia.
Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopralluoghi
e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale,
rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vino che rispondono
alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione
come vino a denominazione di origine "controllata", la
relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.
Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere
allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico
e scarico o alle schede di produzione.
Art. 5
Al vino "Primitivo di Manduria" che alla data di
entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato
o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti d
capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta
data, un periodo di smaltimento:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici
o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze
di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti sono denunciate
agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio,
e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi,
la stampigliatura: "Vendita autorizzata fino ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento
è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi per le
eventuali rimanenze di prodotto che i produttori intendono cedere
a terzi per l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti
istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste entro quindici giorni dalla scadenza
del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di
prodotto di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato
del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che
ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione
del prodotto nonché gli estremi della relativa denuncia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
LEONE
BISAGLIA - DE MITA
Disciplinare
di produzione
Art. 1
La denominazione di origine controllata "Primitivo di
Manduria" è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2
Il vino "Primitivo di Manduria" deve essere ottenuto
dalle uve provenienti dai vigneti composti da vitigno primitivo.
Art. 3
La zona di produzione del vino "Primitivo di Manduria"
comprende:
in provincia di Taranto,
i territori dei comuni di Manduria,
Carosino, Monteparano, Leporano,
Pulsano, Faggiano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella,
Maruggio, Avetrana e quello della
frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto,
intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano.
Le isole amministrative del comune di Taranto di cui sopra
sono così delimitate: partendo a km 87 sulla strada provinciale
Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il confine comunale
di Carosino fino ad incontrare quello di Monteparano, località Macchiella,
lungo il quale prosegue, sempre verso sud, sino ad incrociare il
confine di Roccaforzata in località Petrello. Prosegue quindi lungo
il confine sud di Roccaforzata fino all'incrocio di questi con quello
di Faggiano, a sud del centro abitato di tale comune. Segue quindi
il confine occidentale del comune di Faggiano in direzione sud sino
ad incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce
(km 76,500 circa), prosegue poi lungo il confine occidentale di
Pulsano in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso
ovest, raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord
fino a raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della Mass.
A. Grifone. Quindi lungo il confine orientale di Fragagnano, prosegue
verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località Pappadai,
segue poi il confine comunale di Grottaglie in direzione nord-est
raggiungendo, sulla strada provinciale Francavilla-Carosino, il
km 87 da dove la delimitazione era iniziata;
in provincia di Brindisi i territori dei comuni di Erchie,
Oria e Torre S. Susanna.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Primitivo di Manduria" devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche.
Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione
nell'albo di cui all'art. 10 del decreto 12 luglio 1963, n. 930,
soltanto i vigneti ubicati su terreni caratterizzati dalla presenza
di roccia calcarea tufacea spesso fessurata, poggiante su uno strato
di argilla, sotto uno strato di terra fertile.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Primitivo di Manduria" non deve essere superiore ai q.li
90 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita di
uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore
al 70 per cento.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini debbono
avvenire nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art.
3.
Le uve, per le quali è consentito un leggero appassimento
solo sulla pianta, devono assicurare al vino una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di 13,50.
Nella preparazione dei vini sono consentiti solo i sistemi
tradizionali che escludono qualsiasi correzione con concentrato.
E' consentita la preparazione del "Primitivo di Manduria"
nel tipo liquoroso secondo le recenti disposizioni di legge
Art. 6
Il vino "Primitivo di Manduria" destinato al consumo
deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso tendente al violaceo ed all'arancione con l'invecchiamento;
odore: aroma leggero caratteristico;
sapore: gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato
con l'invecchiamento;
può anche essere leggermente amabile in tal caso il contenuto
zuccherino non deve superare i 10 grammi per litro;
gradazione alcolica complessiva minima: 14,00;
acidità totale: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 24 per mille.
E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste
con proprio decreto, modificare i limiti minimi sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
Art. 7
Il vino "Primitivo di Manduria" quando proviene
da uve che assicurino al vino una produzione alcoolica complessiva
minima natura di 15, può essere preparato nei tipi: dolce naturale,
liquoroso dolce naturale, liquoroso secco, da indicare in etichetta
e deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
Dolce naturale:
gradazione alcoolica minima complessiva: 16, di cui effettiva
almeno 13 e un minimo da svolgere di 3 gradi.
Liquoroso dolce naturale:
gradazione alcoolica minima complessiva: 17,5, di cui effettiva
almeno 15 e un minimo di 1,5 gradi da svolgere.
Liquoroso secco:
gradazione alcoolica minima complessiva: 18, di cui effettiva
almeno 16,5 e un minimo di 1,5 gradi da svolgere.
Art. 8
Il "Primitivo di Manduria" nei tipi normale e "Dolce
naturale" non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno
dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Il "Primitivo di Manduria" nei tipi liquorosi deve
essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di
almeno due anni a decorrere dalla data di alcoolizzazione.
E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche o toponomastiche
che facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località compresi
nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente
provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.
E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste
dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra",
"fine", "scelto", "selezionato" e
simili.
Art. 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Primitivo
di Manduria", vini che non rispondono alle condizioni ed ai
requisiti stabiliti del presente disciplinare, è punito a norma
dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio
1963, n. 930.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA
|