MARTINA FRANCA BIANCO D.O.C.


D.P.R. 10 GIUGNO 1969

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Martina" o "Martina Franca" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930 contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Martina" o "Martina Franca" corredata dal parere del comitato regionale dell'agricoltura per le Puglie;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino "Martina" o "Martina Franca" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968, n. 90;

Viste le istanze di controdeduzione degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concreto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta

Art. 1

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Martina" o "Martina Franca" ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1969

Art. 2

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la denominazione di origine controllata "Martina" o "Martina Franca" sono tenuti ed effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro quatto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3

In deroga a quanto previsto dall'art. 3 dell'unico disciplinare - e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo - possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il 5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino "Martina" o "Martina Franca", nonché i vigneti costituiti da uno solo dei vitigni fondamentali (o Verdeca o Bianco d'Alessano).

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4

Al vino "Martina" o "Martina Franca" che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal comma precedente, il periodo di smaltimento è ridotto a 6 mesi.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze, limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che dette rimanenze, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti si apposta a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: "Vendita autorizzata fino ad esaurimento".

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT
VALSECCHI - TANNASI

Disciplinare di produzione

Art. 1

La denominazione di origine controllata "Martina" o "Martina Franca" è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2

Il vino "Martina" o "Martina Franca" deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella proporzione appresso indicata:

Verdeca 50-65%

Bianco d'Alessano 35-50%

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni:

Fiano - Bombino - Malvasia Toscana presenti nei vigneti fino ad un massimo del 5% totale.

Art. 3

La zona di produzione del vino "Martina" o "Martina Franca" comprende gli interi territori dei comuni di: Martina Franca, Alberobello (compresa la frazione del comune di Castellana Grotte ricadente nel territorio di Alberobello) e parte del territorio comunale di Ceglie Messapico e Ostuni che resta delimitato da una linea di confine che da Specchia Tarantina, in agro di Martina, segue la strada asfaltata che passando per la Masseria Fedele grande, in agro di Ceglie, porta al centro abitato di quest'ultimo comune e quindi costeggiano dalla parte occidentale e piegando sulla provinciale per Martina per circa 500 metri e ripiegando poi a destra per la circonvallazione del centro urbano di Ceglie, si immette sulla provinciale Ceglie-Cisternino, fino all'incontro del confine territoriale di Ostuni, passando per la Casa della Padule, segue il confine territoriale Ceglie-Ostuni fino al km 6. Da qui detta linea di confine continua seguendo la strada Ceglie-Cisternino, sale verso il centro abitato di Cisternino per arrivare alla quota 243 in contrada masseria Cavallerizza; piega poi ad est per m. 400 e risale verso nord passando per le quote 253,262 e 264 e si immette sulla strada Ostuni-Cisternino al km 7. Prosegue infine lungo detta strada verso Cisternino fino al km 8, piega a destra passando per la quota 270 e arriva al confine comunale di Cisternino.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Martina" o "Martina Franca" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino "Martina" o "Martina Franca" non deve essere superiore ai q.li 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita di uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo. Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscuo deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite .

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuare nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni avvengano nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate e nei territori dei comuni di Locorotondo e Cisternino

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali reali o costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6

Il vino "Martina" o "Martina Franca" all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verdolino o paglierino chiaro;

odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, delicato;

gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,00;

acidità totale: da 4,5 a 6,5 per mille;

estratto secco netto: 14-22 per mille;

ceneri: 1,20-2,40 per mille.

Art. 7

La denominazione di origine controllata "Martina" o "Martina Franca" può essere utilizzata per designare il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.

La preparazione del "Martina" o "Martina Franca" spumante deve avvenire nelle province di: Bari, Brindisi e Taranto.

Art. 8

Alla denominazione "Martina" o "Martina Franca" è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi "superiore", "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e simili.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 9

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Martina" o "Martina Franca", vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

VALSECCHI TANASSI