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MARTINA
FRANCA BIANCO D.O.C.
D.P.R. 10 GIUGNO
1969
Riconoscimento della denominazione di origine controllata
del vino "Martina" o "Martina
Franca" ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930 contenente
norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Martina" o "Martina Franca" corredata dal parere
del comitato regionale dell'agricoltura per le Puglie;
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare
di produzione del vino "Martina" o "Martina Franca"
formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 6 aprile 1968, n. 90;
Viste le istanze di controdeduzione degli interessati al parere
ed alla proposta del disciplinare sopra citati;
Su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di
concreto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;
Decreta
Art. 1
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Martina"
o "Martina Franca" ed è approvato, nel testo annesso,
vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione,
le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1969
Art. 2
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto,
a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1969, con la
denominazione di origine controllata "Martina" o "Martina
Franca" sono tenuti ed effettuare la denuncia dei rispettivi
terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante
norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve -
entro quatto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,
con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal
decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.
Art. 3
In deroga a quanto previsto dall'art. 3 dell'unico disciplinare
- e fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella
dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo - possono essere
iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930,
i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da
quelli indicati nel suddetto art. 2, purché esse non superino il
5% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione
del vino "Martina" o "Martina Franca", nonché
i vigneti costituiti da uno solo dei vitigni fondamentali (o Verdeca
o Bianco d'Alessano).
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti
di cui al precedente comma, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare
la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ispettorato provinciale dell'agricoltura.
Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti,
provvede a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni
apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.
Art. 4
Al vino "Martina" o "Martina Franca" che
alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già
confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri
recipienti di capacità non superiore a 5 litri, è concesso, dalla
predetta data, un periodo di smaltimento:
di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici;
di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da
quelle di cui sopra;
di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti dal comma precedente, il periodo di smaltimento
è ridotto a 6 mesi.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze,
limitatamente al prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra,
possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione
che dette rimanenze, entro 15 giorni dalla scadenza dei termini
sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle
frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti si apposta
a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: "Vendita autorizzata
fino ad esaurimento".
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 10 giugno 1969
SARAGAT
VALSECCHI - TANNASI
Disciplinare
di produzione
Art. 1
La denominazione di origine controllata "Martina"
o "Martina Franca" è riservata al vino che risponde alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di
produzione.
Art. 2
Il vino "Martina" o "Martina Franca" deve
essere ottenuto dalle uve provenienti dai seguenti vitigni nella
proporzione appresso indicata:
Verdeca 50-65%
Bianco d'Alessano 35-50%
Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le
uve provenienti dai vitigni:
Fiano - Bombino - Malvasia Toscana presenti nei vigneti fino
ad un massimo del 5% totale.
Art. 3
La zona di produzione del vino "Martina" o "Martina
Franca" comprende gli interi territori dei comuni di: Martina
Franca, Alberobello (compresa la frazione del comune di Castellana
Grotte ricadente nel territorio di Alberobello) e parte del territorio
comunale di Ceglie Messapico e Ostuni che resta delimitato da una
linea di confine che da Specchia Tarantina, in agro di Martina,
segue la strada asfaltata che passando per la Masseria Fedele grande,
in agro di Ceglie, porta al centro abitato di quest'ultimo comune
e quindi costeggiano dalla parte occidentale e piegando sulla provinciale
per Martina per circa 500 metri e ripiegando poi a destra per la
circonvallazione del centro urbano di Ceglie, si immette sulla provinciale
Ceglie-Cisternino, fino all'incontro del confine territoriale di
Ostuni, passando per la Casa della Padule, segue il confine territoriale
Ceglie-Ostuni fino al km 6. Da qui detta linea di confine continua
seguendo la strada Ceglie-Cisternino, sale verso il centro abitato
di Cisternino per arrivare alla quota 243 in contrada masseria Cavallerizza;
piega poi ad est per m. 400 e risale verso nord passando per le
quote 253,262 e 264 e si immette sulla strada Ostuni-Cisternino
al km 7. Prosegue infine lungo detta strada verso Cisternino fino
al km 8, piega a destra passando per la quota 270 e arriva al confine
comunale di Cisternino.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Martina" o "Martina Franca"
devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Martina" o "Martina Franca" non deve essere
superiore ai q.li 130 per ettaro di vigneto a coltura specializzata.
A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita di
uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura
promiscuo deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata,
in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite .
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70%.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuare nell'interno
della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto
conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che
tali operazioni avvengano nell'intero territorio dei comuni anche
se soltanto in parte compresi nelle zone delimitate e nei territori
dei comuni di Locorotondo e Cisternino
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare una
gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 10.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali reali o costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari
caratteristiche.
Art. 6
Il vino "Martina" o "Martina Franca" all'atto
dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: verdolino o paglierino chiaro;
odore: vinoso, delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, delicato;
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,00;
acidità totale: da 4,5 a 6,5 per mille;
estratto secco netto: 14-22 per mille;
ceneri: 1,20-2,40 per mille.
Art. 7
La denominazione di origine controllata "Martina"
o "Martina Franca" può essere utilizzata per designare
il vino spumante naturale ottenuto con mosti o vini che rispondono
alle condizioni previste dal presente disciplinare, seguendo le
vigenti norme legislative per la preparazione degli spumanti.
La preparazione del "Martina" o "Martina Franca"
spumante deve avvenire nelle province di: Bari, Brindisi e Taranto.
Art. 8
Alla denominazione "Martina" o "Martina Franca"
è vietata qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli
aggettivi "superiore", "extra", "fine",
"scelto", "selezionato" e simili.
E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento
a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato
laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Art. 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Martina"
o "Martina Franca", vini che non rispondono alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a
norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12
luglio 1963, n. 930.
VALSECCHI TANASSI
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