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LIZZANO
D.O.C.
D.P.R.
21 DICEMBRE 1988 - G.U. N. 144 DEL 22-6-89
Riconoscimento della denominazione
di origine controllata dei vini "Lizzano"
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;
Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente
norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art.
6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa
ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata
"Lizzano", corredata dal parere del consiglio regionale
dell'agricoltura per la Puglia.
Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela
delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare
di produzione dei vini "Lizzano" formulata dal comitato
stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno
1988, n. 151;
Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:
Decreta
Art. 1
E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Lizzano"
ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti,
il relativo disciplinare di produzione.
Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal predetto disciplinare di
produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1989.
Art. 2
I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto,
a cominciare da quello proveniente dalla vendemmi 1989, con la denominazione
di origine controllata "Lizzano" sono tenuti ad effettuare
la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla
denuncia delle uve - entro due mesi dalla data di pubblicazione
del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità
all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra
citato.
Art. 3
In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare
e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata
in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a
titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti
in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati
nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale
delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini "Lizzano".
Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti
di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo
albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad
apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare
la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito
disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente
ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.
Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà
a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate
ai vigneti, ai fini delle annotazioni del rispettivo albo.
Art. 4
Ai vini "Lizzano" che alla data di entrata in vigore
dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionati o
in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità
non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data,
un periodo di smaltimento:
di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici
o imbottigliatrici;
di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte
diverse da quelle di cui sopra;
di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio
o presso esercizi pubblici.
Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze
di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere
commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici
giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate
all'ispettorato per la repressione delle frodi, agroalimentari,
competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura
dell'ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita autorizzata
fino ad esaurimento".
Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti
diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento
è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per
le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato
allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere
a terzi per l'imbottigliamento.
In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente
Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari entro
quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto
della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere
accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso
Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati
la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa
denuncia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1988
COSSIGA
MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste
BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Registrato alla corte dei conti, addì 24 maggio 1989
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 117
Disciplinare
di produzione
Art. 1
La denominazione di origine controllata
"Lizzano" è riservata ai vini bianchi, rosso e rosato
che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente
disciplinare di produzione.
Art. 2
I vini "Lizzano" rosso e rosato devono essere ottenuti
da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione varietale:
Negroamaro: dal 60% all'80%;
Montepulciano, Sangiovese, Bombino nero, Pinot nero, da soli
o congiuntamente sino ad un massimo del 40%;
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Malvasia nera
di Brindisi e/o di Lecce fino ad un massimo del 10%.
Il vino "Lizzano" bianco deve essere ottenuto da
uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente
composizione varietale:
Trebbiano toscano: dal 40% al 60%;
Chardonnay e/o Pinot bianco: almeno il 30%.
Possono inoltre concorrere le uve, presenti nei vigneti, dei
vitigni:
Malvasia lunga bianca fino ad un massimo del 10%;
Sangiovese e/o Bianco di Alessano fino ad un massimo del 25%.
I vini "Lizzano" Negroamaro rosso e rosato devono
essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito
aziendale, la seguente composizione varietale:
Negroamaro: almeno l'85%.
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Malvasia nera
di Brindisi e/o Lecce, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da
soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, fino ad un massimo
del 15%.
Il vino "Lizzano" Malvasia nera deve essere ottenuto
da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la
seguente composizione varietale:
Malvasia nera di Brindisi e/o Lecce: almeno l'85%.
Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Negroamaro,
Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente,
presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.
Art. 3
Le uve della denominazione di origine controllata "Lizzano"
devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende, in
provincia di Taranto, tutto il territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e le isole amministrative del
comune di Taranto individuare con le lettere B e C.
Art. 4
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati
alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata
"Lizzano" devono essere quelle già affermatesi da lungo
tempo nella zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino
derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
In particolare, per ciò che concerne i nuovi impianti, le
forme di allevamento saranno di media espansione, preferibilmente
su tetto verticale, con sistemi di potatura di tipo speronato e
con un investimento minimo per ettaro di almeno 3.500 ceppi.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi
di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti
a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
E' vietata ogni pratica di forzature.
La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini
"Lizzano" rosso e rosato, "Lizzano" Negroamaro
rosso e rosato e "Lizzano" Malvasia nera, non deve essere
superiore a quintali 140 per ettaro in coltura specializzata e,
per il vino "Lizzano" bianco, a quintali 160 per ettaro
in coltura specializzata.
A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli,
la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle
uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.
La regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni
di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire
un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello
fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione
al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
Art. 5
Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno
del territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e Taranto.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini
della denominazione di origine controllata "Lizzano" un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di :
"Lizzano" rosso: 11,00;
"Lizzano" rosato 11,00;
"Lizzano" Negroamaro rosso: 11,50;
"Lizzano" Negroamaro rosato: 11,50;
"Lizzano" Malvasia nera: 11,50;
"Lizzano" bianco: 10,00.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche
locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore
al 70% per i vini "Lizzano" rosso, Negroamaro rosso e
Malvasia nera ed al 65% per i vini "Lizzano" rosato, bianco
e Negroamaro rosato.
L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.
La tipologia rosso della denominazione di origine controllata
"Lizzano" può essere ottenuta con macerazione carbonica
delle uve, in tal caso è designato in etichetta con il termine "novello".
La commercializzazione del "Lizzano" rosso novello
non può essere anteriore al 15 novembre dell'anno di produzione
delle uve e non posteriore al 30 marzo dell'anno successivo.
Le tipologie "rosato" del "Lizzano" e
del "Lizzano" Negroamaro debbono essere prodotte con tecnologie
di vinificazione che assicurino limitato contatto tra mosto in fermentazione
e parti solide.
Art. 6
I vini della denominazione di origine controllata "Lizzano"
all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti
caratteristiche:
"Lizzano" rosso:
colore: rosso dal rubino al granato;
odore: vinoso gradevole, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;
estratto secco netto minimo: 20 per mille.
"Lizzano" rosato:
colore: tendente al rubino delicato;
odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato se giovane;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
"Lizzano" Negroamaro rosso:
colore: rubino tendente al granato;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
"Lizzano" Negroamaro rosato:
colore: rosato tenue con riflessi purpurei;
odore: fragrante, caratteristico;
sapore: asciutto, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12
acidità totale minima: 5,50 per mille
estratto secco netto minimo: 18 per mille;
"Lizzano" Malvasia nera:
colore: rosso;
odore: aroma caratteristico;
sapore: vellutato leggermente aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;
acidità totale minima: 5 per mille;
estratto secco netto minimo: 20 per mille;
"Lizzano" bianco:
colore: paglierino scarico;
odore: gradevole con caratteristiche di fruttato, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;
acidità totale minima: 5,50 per mille;
estratto secco netto minimo: 18 per mille.
E in facoltà del Ministro dellagricoltura e delle
foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati
per lacidità totale e lestratto secco netto.
Art. 7
Le tipologie Negroamaro rosso e Malvasia nera della denominazione
di origine controllata "Lizzano" ottenute da uve che assicurino
un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 e che
siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale
minimo di 13,00, non prima del 30 novembre dellanno successivo
a quello di produzione delle uve, possono portare in etichetta la
menzione "superiore".
Le tipologie rosso e rosato della denominazione di origine
controllata "Lizzano" immesse al consumo in data non anteriore
al 15 novembre dellanno di produzione e non posteriore al
30 marzo dellanno successivo possono essere designati con
il termine "giovane".
Le tipologie bianco, rosso e rosato della denominazione di
origine controllata "Lizzano" possono essere prodotte
nel tipo "frizzante" avente le stesse caratteristiche
dei tipi tranquilli e con sovrappressione non inferiore a 1 e non
superiore a 2,5 bar a 20°C in recipienti chiusi.
Le tipologie bianco e rosato della denominazione di origine
controllata "Lizzano" possono essere utilizzate per la
produzione di vini "spumanti" secondo le norme generali
di spumantizzazione da effettuarsi nellambito della zona prevista
nel precedente art. 5 e aventi al consumo le seguenti caratteristiche:
"Lizzano" bianco spumante:
spuma: vivace, fine;
perlage: fine, regolare, persistente;
colore: paglierino tenue;
odore: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale11,50; minimo:
acidità totale minima:5,50 per mille;
estratto secco netto minimo:10 per mille.
"Lizzano" rosato spumante:
spuma: vivace, fine;
perlage: fine, regolare, persistente;
colore: rosato tendente al rubino delicato;
odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto, fresco, armonico e gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale minimo:12;
acidità totale minima:5,50 per mille;
estratto secco netto minimo:18 per mille.
Art. 8
Alla denominazione di origine controllata "Lizzano"
è vietata laggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista
dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi
"extra", "fine", "scelto", "selezionato"
e similari.
Le specificazioni di colore (rosso, rosato, bianco) o di vitigno
in aggiunta alla D.O.C. "Lizzano" debbono figurare immediatamente
al di sotto dellindicazione "Denominazione di origine
controllata" ed in caratteri le cui dimensione non superino
i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine
stessa.
I vini della denominazione di origine controllata "Lizzano"
designati con la menzione "giovane", "novello"
e "superiore" devono riportare in etichetta lannata
di produzione delle uve: per le altre tipologie tale indicazione
è consentita. I caratteri utilizzati per indicare le menzioni aggiuntive
non devono superare, in dimensione, quelli usati per lindicazione
della denominazione.
E consentito luso di indicazioni geografiche e
toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree,
fattorie, zone e località comprese nel territorio delimitato nel
precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da
cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.
Art. 9
Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce
per il consumo con la denominazione di origine controllata "Lizzano"
vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti
dal presente disciplinare è punito a norma dellart. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930
Il Ministro dellagricoltura e delle foreste
MANNINO
Il Ministro dellindustria del commercio e dellartigianato
BATTAGLIA
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