LIZZANO D.O.C.


D.P.R. 21 DICEMBRE 1988 - G.U. N. 144 DEL 22-6-89

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini "Lizzano"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termine dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata "Lizzano", corredata dal parere del consiglio regionale dell'agricoltura per la Puglia.

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini "Lizzano" formulata dal comitato stesso e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 1988, n. 151;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Decreta

Art. 1

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata "Lizzano" ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1989.

Art. 2

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmi 1989, con la denominazione di origine controllata "Lizzano" sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati - ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'albo dei vigneti e alla denuncia delle uve - entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15% del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei vini "Lizzano".

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni del rispettivo albo.

Art. 4

Ai vini "Lizzano" che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, sono concessi alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la repressione delle frodi, agroalimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura "vendita autorizzata fino ad esaurimento".

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente Ispettorato per la repressione delle frodi agroalimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso Ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1988

COSSIGA

MANNINO, Ministro dell'agricoltura e delle foreste

BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Registrato alla corte dei conti, addì 24 maggio 1989
Registro n. 8 Agricoltura, foglio n. 117

Disciplinare di produzione

Art. 1

La denominazione di origine controllata "Lizzano" è riservata ai vini bianchi, rosso e rosato che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

I vini "Lizzano" rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Negroamaro: dal 60% all'80%;

Montepulciano, Sangiovese, Bombino nero, Pinot nero, da soli o congiuntamente sino ad un massimo del 40%;

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Malvasia nera di Brindisi e/o di Lecce fino ad un massimo del 10%.

Il vino "Lizzano" bianco deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano: dal 40% al 60%;

Chardonnay e/o Pinot bianco: almeno il 30%.

Possono inoltre concorrere le uve, presenti nei vigneti, dei vitigni:

Malvasia lunga bianca fino ad un massimo del 10%;

Sangiovese e/o Bianco di Alessano fino ad un massimo del 25%.

I vini "Lizzano" Negroamaro rosso e rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Negroamaro: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Malvasia nera di Brindisi e/o Lecce, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Il vino "Lizzano" Malvasia nera deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Malvasia nera di Brindisi e/o Lecce: almeno l'85%.

Possono inoltre concorrere le uve dei vitigni Negroamaro, Montepulciano, Sangiovese, Pinot nero, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3

Le uve della denominazione di origine controllata "Lizzano" devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende, in provincia di Taranto, tutto il territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e le isole amministrative del comune di Taranto individuare con le lettere B e C.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Lizzano" devono essere quelle già affermatesi da lungo tempo nella zona e, comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare, per ciò che concerne i nuovi impianti, le forme di allevamento saranno di media espansione, preferibilmente su tetto verticale, con sistemi di potatura di tipo speronato e con un investimento minimo per ettaro di almeno 3.500 ceppi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata ogni pratica di forzature.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini "Lizzano" rosso e rosato, "Lizzano" Negroamaro rosso e rosato e "Lizzano" Malvasia nera, non deve essere superiore a quintali 140 per ettaro in coltura specializzata e, per il vino "Lizzano" bianco, a quintali 160 per ettaro in coltura specializzata.

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti medesimi.

La regione Puglia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 5

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e Taranto.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della denominazione di origine controllata "Lizzano" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di :

"Lizzano" rosso: 11,00;

"Lizzano" rosato 11,00;

"Lizzano" Negroamaro rosso: 11,50;

"Lizzano" Negroamaro rosato: 11,50;

"Lizzano" Malvasia nera: 11,50;

"Lizzano" bianco: 10,00.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per i vini "Lizzano" rosso, Negroamaro rosso e Malvasia nera ed al 65% per i vini "Lizzano" rosato, bianco e Negroamaro rosato.

L'eventuale eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La tipologia rosso della denominazione di origine controllata "Lizzano" può essere ottenuta con macerazione carbonica delle uve, in tal caso è designato in etichetta con il termine "novello".

La commercializzazione del "Lizzano" rosso novello non può essere anteriore al 15 novembre dell'anno di produzione delle uve e non posteriore al 30 marzo dell'anno successivo.

Le tipologie "rosato" del "Lizzano" e del "Lizzano" Negroamaro debbono essere prodotte con tecnologie di vinificazione che assicurino limitato contatto tra mosto in fermentazione e parti solide.

Art. 6

I vini della denominazione di origine controllata "Lizzano" all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Lizzano" rosso:

colore: rosso dal rubino al granato;

odore: vinoso gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

"Lizzano" rosato:

colore: tendente al rubino delicato;

odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato se giovane;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

"Lizzano" Negroamaro rosso:

colore: rubino tendente al granato;

odore: fragrante, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

"Lizzano" Negroamaro rosato:

colore: rosato tenue con riflessi purpurei;

odore: fragrante, caratteristico;

sapore: asciutto, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12

acidità totale minima: 5,50 per mille

estratto secco netto minimo: 18 per mille;

"Lizzano" Malvasia nera:

colore: rosso;

odore: aroma caratteristico;

sapore: vellutato leggermente aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille;

"Lizzano" bianco:

colore: paglierino scarico;

odore: gradevole con caratteristiche di fruttato, delicato;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50;

acidità totale minima: 5,50 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

E’ in facoltà del Ministro dell’agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto secco netto.

Art. 7

Le tipologie Negroamaro rosso e Malvasia nera della denominazione di origine controllata "Lizzano" ottenute da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 e che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00, non prima del 30 novembre dell’anno successivo a quello di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione "superiore".

Le tipologie rosso e rosato della denominazione di origine controllata "Lizzano" immesse al consumo in data non anteriore al 15 novembre dell’anno di produzione e non posteriore al 30 marzo dell’anno successivo possono essere designati con il termine "giovane".

Le tipologie bianco, rosso e rosato della denominazione di origine controllata "Lizzano" possono essere prodotte nel tipo "frizzante" avente le stesse caratteristiche dei tipi tranquilli e con sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar a 20°C in recipienti chiusi.

Le tipologie bianco e rosato della denominazione di origine controllata "Lizzano" possono essere utilizzate per la produzione di vini "spumanti" secondo le norme generali di spumantizzazione da effettuarsi nell’ambito della zona prevista nel precedente art. 5 e aventi al consumo le seguenti caratteristiche:

"Lizzano" bianco spumante:

spuma: vivace, fine;

perlage: fine, regolare, persistente;

colore: paglierino tenue;

odore: gradevole, con caratteristiche di fruttato, delicato;

sapore: asciutto, fresco, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale11,50; minimo:

acidità totale minima:5,50 per mille;

estratto secco netto minimo:10 per mille.

"Lizzano" rosato spumante:

spuma: vivace, fine;

perlage: fine, regolare, persistente;

colore: rosato tendente al rubino delicato;

odore: lievemente vinoso, caratteristico di fruttato;

sapore: asciutto, fresco, armonico e gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale minimo:12;

acidità totale minima:5,50 per mille;

estratto secco netto minimo:18 per mille.

Art. 8

Alla denominazione di origine controllata "Lizzano" è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari.

Le specificazioni di colore (rosso, rosato, bianco) o di vitigno in aggiunta alla D.O.C. "Lizzano" debbono figurare immediatamente al di sotto dell’indicazione "Denominazione di origine controllata" ed in caratteri le cui dimensione non superino i due terzi di quelli usati per indicare la denominazione di origine stessa.

I vini della denominazione di origine controllata "Lizzano" designati con la menzione "giovane", "novello" e "superiore" devono riportare in etichetta l’annata di produzione delle uve: per le altre tipologie tale indicazione è consentita. I caratteri utilizzati per indicare le menzioni aggiuntive non devono superare, in dimensione, quelli usati per l’indicazione della denominazione.

E’ consentito l’uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nel territorio delimitato nel precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

Art. 9

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata "Lizzano" vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930

Il Ministro dell’agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato
BATTAGLIA